INDAGINI MEDICO-LEGALI AI FINI DEL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'

Fonti legislative. Derivano dal codice civile:

art. 231 - Il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio;

art. 232 - Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dal matrimonio o entro 300 giorni dall'annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili;

art. 233 - Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi o il figlio stesso non ne disconoscono la paternità;

art. 234 - Ciascuno dei coniugi ed i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i 300 giorni dall'annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio...

art. 235. Disconoscimento di paternità - L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il periodo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere la madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.

Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 277. Effetti della sentenza - La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (art. 258 c.c.). Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278. Indagini sulla paternità o maternità - Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

La richiesta delle indagini genetiche medico-legali possono essere richieste dal giudice nell'ambito di un procedimento di esclusione del rapporto di genitura, ovvero di ricerca del rapporto di genitura.

Il procedimento di esclusione del rapporto di genitura può quindi essere richiesto dal padre, dalla madre o dal figlio maggiorenne se: 1) il parto è avvenuto dopo meno di 180 giorni dal matrimonio o dopo più di 300 dal suo scioglimento; 2) se i genitori non hanno coabitato dal 300° al 180° giorno prima del parto; 3) se il marito era impotente; 4) se la moglie ha compiuto adulterio; 5) se la moglie ha celato la gravidanza e la nascita del figlio. in mancanza di tali condizioni la gravidanza è presunta in modo assoluto.

Il procedimento di ricerca del rapporto di genitura può essere avanzato dal genitore o dal tutore, quest'ultimo dopo autorizzazione del giudice.

Da chiunque parta l'iniziativa, la madre ed il presunto padre si presentano nelle vesti di terzi ed il minore deve essere rappresentato da un curatore nominato dal giudice ai fini del consenso al prelievo di sangue.

Particolarmente delicato è il problema del consenso quando l'indagine sia richiesta privatamente, fuori da un procedimento giudiziario, da uno o da entrambi i genitori (sospetto di scambio nei reparti di ostetricia), potendosi configurare le ipotesi, per il sanitario, di violenza privata e di violazione del segreto professionale in caso di successivo dissenso, in quanto manca la figura del curatore nominato dal giudice.

Sia in tema di esclusione che di attribuzione della paternità la Corte di Cassazione si è pronunciata ammettendo la dignità probatoria delle indagini di emogenetica alla stregua degli altri elementi di giudizio (Sentenze n. 3112, 7.5.1983, n. 6400, 11.12.1980).

Indagini di genitura mediante marcatori genetici del sangue. La perizia privata va rifiutata quando l'oggetto del contendere non è il minore, ma l'onestà della madre, oppure quando l'indagine può risultare dannosa al minore.

Poichè sono necessari almeno 5 ml di sangue (senza fare i gruppi sierici), ben sapendo quanto sia stressante un prelievo giugulare, considerando che alcuni antigeni non sono ancora definitivamente espressi prima dei 12 mesi è opportuno ritardare le indagini oltre l'anno.

Il prelievo di sangue, 20 ml, va eseguito naturalmente anche ai presunti genitori ed in casi particolari anche ai nonni.

Di tutti si deve redigere un verbale riportante generalità, estremi di un documento d'identità con fotografia e recapito, inoltre devono sottofirmare:

1) di non essersi sottoposti a trasfusioni negli ultimi 3 mesi;

2) di non essere portatori di malattie del sangue;

3) il consenso al prelievo.

4) Per il minore è necessaria anche la conferma dell'identità da parte del curatore legale o della madre.

I marcatori genetici del sangue dovrebbero essere dei caratteri monofattoriali, trasmessi in modo semplice secondo le leggi mendeliane, non soggetti ad espressività variabile, queste caratteristiche ideali non sono purtroppo sempre realizzabili.

Si impiegano gli stessi marcatori utilizzati ai fini dell'indagine individuale del sangue, senza i limiti rappresentati dalla scarsità e difettosa conservazione delle macchie.

1) Polimorfismi degli antigeni eritrocitari di membrana;

2) polimorfismi delle proteine sieriche;

3) polimorfismi degli enzimi intraeritrocitari;

4) polimorfismi del sistema HLA;

5) polimorfismi del DNA.

Perchè l'indagine abbia significato medico-legale non si deve mai scendere sotto i 15 sistemi:

7 sistemi eritrocitari di membrana;

5 sistemi enzimatici;

2 sistemi sierici;

1 HLA.

I polimorfismi del DNA non sono ancora studiati in modo diffuso in tutti i laboratori, per cui non vi è ancora una esperienza consolidata in merito; si ipotizza comunque che in futuro possano essere sufficienti da soli per un attendibile giudizio di esclusione o riconoscimento di paternità.

L'esclusione della genitura.

Incompatibilità di Ia classe: un figlio ha un marcatore genetico di cui sono sprovvisti entrambi i genitori.

a) un allele dominante o codominante del figlio è assente sia nel padre che nella madre. 0/0+0/0=A/0. Eccezioni: 1) mutazione, 1/104-6, evento eccezionale, ma lo studio con sonde al DNA potrà in futuro evidenziare la modifica di una sola base; 2) genitore Oh Bombay, rarissimo, verificabile con anti H nel suo siero.

b) il genitore presunto è eterozigote per due alleli codominanti e il figlio è omozigote per un terzo allele differente. A/B+0/0=0/0. Eccezioni: 1) mutazione, nella fattispecie in 0h Bombay; 2) Cis-AB, rilevabile tramite lo studio dei nonni paterni oppure sonde al DNA.

c) il genitore presunto è eterozigote per due alleli codominanti ed il figlio è eterozigote per altri due alleli. PGM 1+/2++1-/1-=1-/2-. Eccezione: solo una mutazione.

Incompatibilità di IIa classe: un figlio non ha un marcatore genetico di cui il genitore è omozigote. Hp 1/1+2/2=2/2. Eccezioni: gene amorfo, non 1/1 ma 1/amorfo, il figlio è 2/amorfo. I geni silenti sono rari, 1/103, ma ricorrenti in tutti i polimorfismi.

Incompatibilità di IIIa classe: un figlio ha un aplotipo assente nel genitore presunto; può essere verificato attraverso indagini a carico dei nonni paterni.

MS/MS+Ns/Ns=MS/Ns..+Ns/Ns=NS/Ns. Eccezione: crossing over, varia a seconda del numero di loci e della loro distanza l'uno dall'altro, stimabile 1/100 per A e B del sistema HLA 1/100-1000 per i loci MN ed Ss.

Si può ammettere che sia sufficiente una sola incompatibilità della prima classe, se il sistema è ben conosciuto, altrimenti si deve cercare una seconda incompatibilità.

Se l'indagine evidenzia solo un'incompatibilità di seconda classe, anche dopo aver allargato al massimo i sistemi testati si può cercare di dimostrare la presenza di un gene amorfo mediante uno studio dei familiari del padre o mediante l'evidenziazione di differenze "quantitative" di antigene fra un eterozigote ed un omozigote, si deve inoltre considerare la possibilità di geni codominanti, rari, che possono essere dimostrati solo con particolari reazioni (Mg). Non si potrà comunque formulare una diagnosi di esclusione, ma si dovrà valutare con il calcolo probabilistico la verosimiglianza di genitura.

Le incompatibilità di terza classe hanno ancora meno valore di esclusione della precedente.

L'attribuzione della genitura. Si basa sul calcolo statistico per valutare l'indice di genitura ovvero la probabilità di genitura, mediante la conoscenza delle frequenze alleliche delle popolazioni da cui provengono i soggetti esaminati.

1) L'indice di genitura è adottato nei paesi nordici ed anglosassoni. Se un genitore X è eterozigote per un determinato carattere (1/2) le probabilità che l'allele 1 sia trasmesso al figlio è del 50%; se nella popolazione l'allele in esame ha una frequenza del 25%, questa sarà anche la probabilità che un soggetto casuale Y di tale popolazione trasmetta l'allele. Pertanto l'allele 1 può essere trasmesso al figlio con una probabilità doppia dal soggetto X rispetto ad Y, X/Y=0,5/0,25=2.

Moltiplicando fra di loro i valori X/Y di ogni sistema indagato si ottiene l'indice di paternità, più è raro un allele nella popolazione e maggiore sarà il valore calcolato.

2) La probabilità di paternità è W=1/(1+Y/X). W si può avvicinare a 100% senza mai raggiungerlo.

Il giudizio per l'attribuzione di genitura può essere:

W

X/Y

 

100-99,73

> 370

statisticamente provata;

99,7-95,5

369-200

molto probabile;

95,5-68,2

200-3,1

probabile;

68,2-31,8

3,1-1,4

indifferente;

31,8-4,5

1,4-1,04

improbabile;

4,5-0,27

1,04-1

molto improbabile;

0,27-0

1-1

praticamente esclusa.

 

La critica che si può muovere a questo tipo di statistica è che in effetti non tutta la popolazione ha le stesse probabilità di partecipare alla fecondazione, ma solo una ristretta cerchia di persone che vivono a contatto fra di loro e sono magari consaguinei, per cui la frequenza di distribuzione degli alleli è completamente diversa da quella della generalità della popolazione.

Autoradiografie di elettroforesi del DNA, trattato con enzimi di restrizione ed ibridizzato con sonde marcate, permette il confronto del DNA finger print del figlio con quello dei presunti genitori. Ad ogni banda elettroforetica del DNA del figlio deve corrispondere una identica banda nel DNA dell'uno o dell'altro genitore. Una sola discordanza è sufficiente ad escludere la paternità.

Altri elementi di giudizio.

Caratteri somatici: consistono nella somiglianza dei figli con i genitori: a) colore dell'iride e dei capelli; b) tipo di capelli; c) forma del padiglione auricolare; d) forma della faccia, del naso e delle labbra, ecc. La diagnosi antroposcopica polisintomatica utilizza i caratteri descrittivi dell'antropologia e si basa sul confronto di 200 caratteri dei genitori con quelli del bambino.

Dermatoglifi. Le figure papillari sono trasmissibili ereditariamente dai genitori; il riscontro di figure nel figlio non presenti nei presunti genitori ha valore di esclusione, ma occorre molta prudenza nell'applicare questa identificazione alla ricerca di genitura.

Caratteri patologici. Alcune malformazioni o malattie sono ereditarie: polidattilia, sindattilia, brachidattilia, microcefalia, turricefalia, polimastia, nei pigmentari, emeralopia, glaucoma, lussazione congenita dell'anca, ginocchio valgo o varo, piede piatto, acondroplasia, palatoschisi, labbro leporino, angiocheratoma, albinismo, emofilia, emoglobinopatie, ecc.

Test al feniltiocarbamide. La capacità di sentire il sapore amaro di tale sostanza chimica posta a contatto con la lingua è un carattere ereditario dominante trasmesso con modalità mendeliane.